Art. 5.
(Trattamento speciale in favore del coniuge e degli orfani dei grandi invalidi di guerra).

      1. Al coniuge superstite del grande invalido di guerra deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o, in sua assenza, agli orfani di cui all'articolo 4, spetta, per la durata di un anno, un trattamento speciale di importo pari a quello complessivo percepito in vita dal dante causa, compresi i relativi assegni accessori, ad eccezione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui al primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Alla scadenza di tale periodo, agli aventi diritto spetta il trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente.